La popolazione residente in ciascun Comune della Repubblica, censita alla data del 15 ottobre 1961 e indicata nell'unita, tabella firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e' dichiarata popolazione legale alla data anzidetta e fino al censimento successivo, giusta l'articolo 2, lettera, a), del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1961, n. 1011, salve le variazioni numeriche della detta popolazione dipendenti da, eventuali variazioni territoriali nella circoscrizione comunale, posteriori alla suindicata data del 15 ottobre 1961.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1