Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo tra l'Italia e la Grecia per il pagamento delle pensioni agli ex cittadini italiani del Dodecaneso, concluso in Atene il 28 novembre 1959 ed allo scambio di Note integrativo effettuato in Atene il 25-29 maggio 1962, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'art. 4 dell'Accordo stesso.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
All'onere derivante dall'esecuzione del presente decreto si fara' fronte, ai sensi dell'art. 3 della legge 6 ottobre 1951, n. 1752, con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativi agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di accordi internazionali connessi al Trattato medesimo.