DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1828/1962 - Sospensioni e riduzioni daziarie per l'anno 1963, per alcuni prodotti.

Sospensioni e riduzioni daziarie per l'anno 1963, per alcuni prodotti.

Numero 1828 Anno 1962 GU 21.01.1963 Codice 062U1828

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;1828

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Per i prodotti indicati nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica per tutte le provenienze, temporaneamente, dal 1 gennaio 1963 a non oltre il 31 dicembre 1963, nella misura fissata per ciascun prodotto nella tabella stessa.


Art. 2

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Comma 1

Dal 1 gennaio 1963 a non oltre il 30 giugno 1963, il dazio previsto dalla vigente tariffa doganale per la gamma piccolina (voce ex 29.35-0-II-ij-3) si applica per tutte le provenienze, temporaneamente, nella misura del 6% sul valore.


Art. 3

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.