Per i prodotti indicati nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica per tutte le provenienze, temporaneamente, dal 1 gennaio 1963 a non oltre il 31 dicembre 1963, nella misura fissata per ciascun prodotto nella tabella stessa.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Dal 1 gennaio 1963 a non oltre il 30 giugno 1963, il dazio previsto dalla vigente tariffa doganale per la gamma piccolina (voce ex 29.35-0-II-ij-3) si applica per tutte le provenienze, temporaneamente, nella misura del 6% sul valore.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.