DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1987/1960 - Trasformazione di scuole di magistero professionale per la donna in Istituti tecnici femminili.

Trasformazione di scuole di magistero professionale per la donna in Istituti tecnici femminili.

Numero 1987 Anno 1960 GU 18.10.1961 Codice 060U1987

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-18;1987

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

A decorrere dal 1 ottobre 1960 le sottoelencate scuole di magistero professionale per la donna con annesse scuole professionali femminili sono trasformate in Istituti tecnici femminili ad indirizzo generale:
1) Cortona;
2) Cosenza;
3) Firenze;
4) Forli';
5) L'Aquila;
6) Macerata;
7) Mantova;
8) Milano;
9) Napoli;
10) Padova;
11) Pisa;
12) Roma "Margherita di Savoia";
13) Roma e Maria Pia;
14) Roma "Principessa di Piemonte";
15) Siena;
16) Taranto.


Art. 2

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Comma 1

Le scuole di magistero professionale per la donna di cui all'art. 1 cesseranno gradualmente il loro funzionamento a decorrere dal 1 ottobre 1960.
Dalla stessa data cesseranno gradualmente di funzionare anche le scuole professionali femminili annesse alle scuole di magistero di cui al precedente comma.


Art. 3

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Comma 1

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli Istituti tecnici femminili di cui all'art. 1 sono indicati nelle tabelle A, B, C e D, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.


Art. 4

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Comma 1

Alle trasformazioni di cui al precedente art. 1 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 729.
I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono stabiliti nella misura indicata nella tabella E, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.


Art. 5

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Comma 1

Gli Istituti tecnici femminili di cui al precedente articolo 1 sono autorizzati a rilasciare diplomi di abilitazione e certificati di studio originali in sostituzione di quelli provvisori rilasciati durante il periodo del loro funzionamento in via sperimentale.