IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Visti l'ordine del Governo militare alleato n. 233, in data 21 maggio 1948, con il quale e' stato costituito l'Ente "Fiera campionaria internazionale di Trieste" ed il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1958, n. 837, che ne ha approvato il vigente statuto;
Vista la deliberazione del Consiglio generale dell'Ente in data 19 dicembre 1959, per la modifica dell'art. 2, primo comma, del predetto statuto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
L'art. 2, primo comma, dello statuto dell'Ente autonomo "Fiera di Trieste - Campionaria internazionale", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1958, n. 837, e' modificato come segue:
Partecipano alla costituzione dell'Ente:
l'Amministrazione provinciale di Trieste;
il comune di Trieste;
la Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste;
i Magazzini generali di Trieste;
l'Ente provinciale per il turismo di Trieste;
l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Trieste;
l'Associazione degli industriali di Trieste;
l'Associazione delle piccole industrie di Trieste;
l'Associazione degli armatori giuliani;
l'Associazione dell'armamento di linea;
la Banca Nazionale del Lavoro;
la Federazione commercianti all'ingrosso di Trieste;
l'Associazione commercianti al dettaglio di Trieste;
l'Associazione degli artigiani di Trieste;
l'Unione dirigenti di azienda di Trieste;
l'Associazione degli spedizionieri di Trieste;
la Societa' ingegneri e architetti di Trieste;
l'Associazione degli albergatori di Trieste;
la Cassa, di risparmio di Trieste;
l'Associazione degli esercenti di Trieste;
il Consorzio agrario di Trieste;
l'Ente del porto industriale di Trieste;
la Riunione Adriatica di Sicurta', S.p.A. - Direzione generale di Trieste;
le Assicurazioni Generali, S.p.A. - Direzione generale di Trieste.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1