E' approvato lo statuto, annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro proponente, concernente l'istituzione nella citta' di Napoli, di un Istituto superiore di educazione fisica pareggiato, mantenuto a totale carico del Centro anzidetto e degli enti in esso Centro rappresentati.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Agli studi che si compiranno presso l'Istituto di cui al precedente articolo e' riconosciuto valore legale a tutti gli effetti, intendendosi l'Istituto medesimo pareggiato, a norma degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1959, n. 88.
Il pareggiamento non puo' aver per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.