Per l'anno 1956 i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, previsti dall'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, sono fissati, nei limiti del fabbisogno stabilito per l'anno 1955, in L. 7.910.000.000 sulla base dei contingenti provinciali di cui all'annessa tabella, vistati d'ordine dal Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.