IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 2 della legge 25 luglio 1956, n. 772, con il quale furono approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1956-57;
Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, numero 1115 e l'art. 1 della legge 11 aprile 1953, n. 308, concernenti la costituzione del "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed i relativi prelievi;
Considerato che il "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, tenuto conto dell'assegnazione in suo favore di L. 100.000.000 inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1956-1957, presenta, al 30 giugno 1957, una disponibilita' di lire 342.300.771;
Su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Dal "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale, e' autorizzato, per l'esercizio finanziario 1956-1957, il prelevamento di L. 56.763.952 (lire cinquantaseimilionisettecentosessantatremilanovecentocinquantadue) da versarsi all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo 23 dell'entrata "Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, destinati alla parte ordinaria" dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto, e da portarsi in aumento degli stanziamenti inscritti ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa:
Cap. 8. - Indennizzi per perdite, avarie,
ritardata resa di spedizioni e passivita per
tasse di trasporti, rimaste totalmente o
parzialmente scoperte....................... L. 22.102.355
Cap. 40. - Spese per assegni e indennita'
diverse al personale........................ " 5.571.183
Cap. 51. - Contributo dell'Amministrazione
nelle spese per le stazioni di uso comune... L. 1.621.575
Cap. 52. - Compensi ad altre Amministra-
zioni per i servizi coi loro treni e per i
servizi su tronchi in esercizio speciale e
di confine.................................. " 2.518.839
Cap. 68. - Annualita dovuta al Consorzio
di credito per le opere pubbliche per i fon-
di da esso mutuati per le spese patrimoniali
e di ripristino (legge 9 novembre 1955,
n. 1066).................................... " 24.950.000
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L. 56.763.952
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Il presente decreto sara' allegato al rendiconto della Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1956-1957.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1