DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1690/1962 - Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento della "Radiologia" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bologna.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento della "Radiologia" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bologna.

Numero 1690 Anno 1962 GU 24.12.1962 Codice 062U1690

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna in data 18 dicembre 1962 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bologna.


Art. 2

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Comma 1

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, comma secondo, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della "Radiologia" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bologna nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.


Art. 3

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Comma 1

I contributi annui a carico degli Enti finanziatori vengono determinati rispettivamente in L. 3.800.000 (tremilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 ed in L. 760.000 (settecentosessantamila) per l'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.


Art. 4

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Comma 1

I contributi di cui al precedente articolo sono suscettibili di aumento in relazione ai futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti dallo Stato a favore dei professori universitari.


Art. 5

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Comma 1

L'Universita' di Bologna si obbliga a versare annualmente allo Stato, l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto di cui al precedente art. 2, oltre all'ammontare dei contributi per trattamento di quiescenza, del titolare medesimo, previsti dall'art. 3.


Art. 6

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Comma 1

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui all'art. 2 sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.


Art. 7

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Comma 1

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.


Art. 8

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