IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto del Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090, modificato con regio decreto 24 ottobre 1940, n. 1905, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 137, relativo alla Scuola di specializzazione in Malattie del sangue, rene e ricambio il secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"La Scuola ha la durata di tre anni. Il numero degli iscritti, per ogni anno non potra' essere superiore a venti".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1