A decorrere dal 1 ottobre 1960 e' istituito in Istituto tecnico femminile ad indirizzo generale nelle localita' sottoindicate:
1) Gorizia
2) Modena
3) Perugia
4) Torino
5) Vicenza.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le scuole professionali femminili di Gorizia, Modena, Perugia e Torino sono soppresse a decorrere dal 1 ottobre 1960.
Art. 3
#Comma 1
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli Istituti tecnici femminili di cui all'art. 11 sono indicati nella tabella A, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da, quello per il tesoro.
Art. 4
#Comma 1
Alle istituzioni di cui al precedente art. 1 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 729.
I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono stabiliti nella misura indicata nella tabella B, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dai Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 5
#Comma 1
Gli Istituti tecnici femminili di cui all'art. 1 sono autorizzati a rilasciare diplomi di abilitazione e certificati di studio originali in sostituzione di quelli provvisori rilasciati durante il periodo del loro funzionamento in via sperimentale.