I contingenti dei sottufficiali di complemento e dei militari di truppa in congedo illimitato del ruolo naviganti, del ruolo servizi e del ruolo specialisti di qualsiasi categoria che nel corso dell'esercizio finanziario 1959-1960 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare per esigenze speciali e per istruzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, n. 1086, sono elevati rispettivamente a 50 ed a 132.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1