IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125, che istituisce i consorzi per i depositi cavalli stalloni;
Visto il regio decreto 4 maggio 1924, n. 966, che approva le norme di funzionamento dei consorzi suddetti;
Visto il regio decreto 18 febbraio 1932, n. 166, che reca ulteriori disposizioni sui depositi cavalli stalloni;
Visto l'art. 91, lettera g), n. 6), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il regio decreto 5 giugno 1939, n. 1011, che apporta modifiche alla composizione del Consiglio di amministrazione dei depositi cavalli stalloni;
Vista la legge 30 giugno 1954, n. 549, concernente la riforma dei depositi cavalli stalloni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298, con il quale i depositi cavalli stalloni assumono la nuova denominazione di Istituti incremento ippico;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Sono approvati lo statuto degli Istituti incremento ippico e le norme di funzionamento delle relative stazioni di monta equina nel testo allegato al presente decreto composto di n. 26 articoli e vistato dal Ministro proponente.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1