DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 658/1958 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze.

Numero 658 Anno 1958 GU 09.07.1958 Codice 058U0658

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 33. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio e' aggiunto quello di: "ragioneria applicata alle aziende pubbliche".
Art. 41. - Il primo comma e' cosi' modificato: "Lo studente non puo' presentarsi agli esami di "matematica finanziaria" ne' agli esami di "statistica" se non ha superato l'esame di "matematica generale"; ne' agli esami di "scienza delle finanze" e "diritto finanziario", di "storia economica", di "politica economica e finanziaria" e di "economia e politica agraria" se non ha prima superato, quelli di "economia politica"; ne' agli esami di "politica economica e finanziaria" se non ha superato quello di "scienza delle finanze"; ne' agli esami di "tecnica bancaria e professionale" e di "tecnica industriale e commerciale" se prima non ha superato quello di "ragioneria generale ed applicata", ne' agli esami di "diritto commerciale" e di "diritto del lavoro" se non ha superato gli esami di "istituzioni di diritto privato" e di "istituzioni di diritto pubblico".
Art. 59. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie e' aggiunto quello di: "storia della letteratura latina medioevale ed umanistica".
Art. 61. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere e' aggiunto quello di "storia della letteratura latina medioevale ed umanistica".
Art. 78. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di:
"Radioattivita'";
"Meccanica statistica";
"Fisica dei solidi";
"Meccanica superiore".
Art. 80. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche e' aggiunto quello di "meccanica superiore".
Art. 82. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica e' aggiunto quello di "meccanica superiore".
Art. 84. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di: "paleontologia umana" e "biologia umana".
Art. 86. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di: "paleontologia umana" e "biologia umana".
Art. 88. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di: "paleontologia umana" e "biologia umana".
Art. 108. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di: "biochimica applicata" e "scienza dell'alimentazione".
Art. 109. - E' Aggiunto il seguente comma:
"Gli esami delle materie di anatomia umana, fisiologia generale e chimica biologica devono precedere quelli di farmacologia".
Art. 205. - Al corso di specializzazione annesso alla Facolta' di magistero costituito degli insegnamenti per le lingue francese, inglese e tedesca e' aggiunto quello per la lingua spagnola con il seguente ordinamento:
4) per la lingua spagnola:
1) storia della lingua spagnola e interpretazione di testi;
2) esercitazioni pratiche di lingua, con particolare riguardo alla sintassi e allo stile spagnolo;
3) un corso di lingua e letteratura spagnola della Facolta' di magistero che stabilira' la Facolta' stessa.
L'insegnamento di ciascuna disciplina sara' integrato da esercitazioni, anche presso scuole pubbliche, e da lettura di testi.