DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 646/1958 - Istituzione di un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di agraria dell'Universita' di Pisa.

Istituzione di un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di agraria dell'Universita' di Pisa.

Numero 646 Anno 1958 GU 08.07.1958 Codice 058U0646

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-02-20;646

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pisa il 30 ottobre 1957, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di agraria dell'Universita' di Pisa.


Art. 2

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Comma 1

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di agraria nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.


Art. 3

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Comma 1

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo verra' senz'altro soppresso con l'obbligo per l'ente finanziatore di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.


Art. 4

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Comma 1

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione dovranno affluire allo stato di previsione dell'entrata, al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare dell'istituendo posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.