Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nei comuni di Gagliano del Capo (provincia di Lecce) e di Lecce, nonche' ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalita' dei servizi della Marina militare negli stessi Comuni, sono dichiarati di pubblica utilita'.
Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
All'esproprio degli immobili, nonche' dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sara' provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine di mesi diciotto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il termine entro il quale le opere dovranno essere portate a compimento e' stabilito in anni dieci sempre a far tempo dalla data suddetta.