E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pisa in data 30 ottobre 1957 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di zootecnia speciale della Facolta' di agraria dell'Universita' di Pisa.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facolta' di agraria dell'Universita' di Pisa in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo verra' senz'altro soppresso con l'obbligo per l'ente finanziatore di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.
Art. 4
#Comma 1
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione dovranno affluire allo stato di previsione dell'entrata, al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare dell'istituendo posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.