IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 28. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:
20) Archeologia cristiana;
21) Storia delle religioni;
22) Letteratura cristiana antica;
23) Studi francescani.
L'insegnamento complementare di "etruscologia ed archeologia italica", e' sostituito con quello di "etruscologia ed antichita' italiche".
Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di:
13) Storia delle religioni;
14) Studi francescani.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1