DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 608/1958 - Inclusione dell'abitato di San Giorgio di Pesaro, in provincia di Pesaro e Urbino, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

Inclusione dell'abitato di San Giorgio di Pesaro, in provincia di Pesaro e Urbino, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

Numero 608 Anno 1958 GU 23.06.1958 Codice 058U0608

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 430, emesso nell'adunanza del 18 marzo 1958;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di San Giorgio di Pesaro, in provincia di Pesaro e Urbino.