IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 384 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in patologia generale, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di perfezionamento in patologia generale
Art. 385. - Finalita' e titoli di ammissione sono quelli di cui e gli articoli 292 e 293.
Art. 386. - La durata dell'intero corso di studi e' di due anni.
Il numero massimo degli iscritti e' di trenta per corso.
Art. 387. - Le materie d'insegnamento sono cosi' distribuite:
1° anno:
Patologia eziologica (cause fisiche, chimiche e biologiche di malattia);
Patologia delle infezioni e immunologia;
Patologia delle infezioni;
Laboratorio di patologia generale.
2° anno:
Patologia sistematica (circolatoria, neuroendocrina, respiratoria, digerente, renale);
Patologia metabolica;
Patologia istologica e oncologica;
Laboratorio di patologia generale.
Art. 388. - L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti nei diversi anni di corso) e' quello indicato al precedente art. 387, e l'ordine e le modalita' degli esami di profitto sono quelli usuali (esami orali, scritti, microscopico, ecc.).
Art. 389. - A coloro che avranno superato l'esame di diploma, verra' rilasciato il diploma di perfezionamento in patologia generale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1