IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 23. - Agli Istituti annessi alla Facolta' di giurisprudenza sono aggiunti i seguenti: "Istituto di diritto comparato" e "Istituto di diritto internazionale".
L'attuale "Istituto di diritto privato e di diritto processuale civile" e' sdoppiato nei due seguenti:
"Istituto di diritto privato";
"Istituto di diritto processuale civile".
Art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche e' aggiunto quello di: "diritto e politica penale".
Art. 42. - Agli Istituti annessi alla Facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali e' aggiunto quello di: "Istituto di demografia".
Art. 44. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze statistiche e demografiche sono aggiunti quelli di: "contabilita' nazionale" e di "principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche".
Art. 45. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali sono aggiunti quelli di: "contabilita' nazionale" e di "principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche".
Art. 88. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica e' aggiunto quello di "teorie quantistiche".
Art. 97. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di: "analisi mineralogiche", "geofisica applicata", "giacimenti minerari" e "rilevamento geologico".
Art. 394. - La denominazione della "scuola di perfezionamento in endocrinologia e medicina costituzionale" annessa alla Facolta' di medicina e chirurgia e' mutata in quella di "endocrinologia e malattie metaboliche". La scuola ha la durata di tre anni.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1