LEGGE

Legge 77/1985 - Norme per il regime doganale del transito comunitario delle merci stabilito dal regolamen...

Norme per il regime doganale del transito comunitario delle merci stabilito dal regolamento CEE n. 222/77.

Numero 77 Anno 1985 GU 18.03.1985 Codice 085U0077

urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1


All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è aggiunto in fine il seguente comma:
"Gli adempimenti previsti dai commi precedenti e le relative annotazioni nel registro di riscontro non vengono effettuati presso gli uffici di passaggio quali definiti dal regolamento CEE n. 222/77, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee il 13 dicembre 1976, nell'articolo 11, lettera d), limitatamente ai trasporti vincolati al regime di transito comunitario. Tuttavia i militari della Guardia di finanza, quando nell'esercizio del servizio di vigilanza hanno fondato sospetto di irregolarità, inoltrano immediatamente motivata richiesta al capo dell'ufficio doganale o a chi per esso, affinchè in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo".

Art. 2

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Comma 1


L'articolo 241 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:
"Art. 241. (Avvisi di passaggio e semplificazione delle procedure).
- Gli avvisi consegnati agli uffici doganali di passaggio di cui all'articolo 11, lettera d), del regolamento CEE n. 222/77 devono essere allibrati, non oltre le ventiquattro ore dalla loro consegna, su appositi registri conformi al modello stabilito dal Ministero delle finanze, anche mediante supporti meccanografici del sistema informatico doganale. Le scritture sostitutive degli avvisi di passaggio tenuti dall'amministrazione ferroviaria restano a disposizione della dogana per un periodo di cinque anni e devono essere esibite ad ogni richiesta della dogana stessa".

Art. 3

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Art. 4

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Comma 1


Quando ricorrono i casi straordinari di necessità e di urgenza previsti nell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e non è stata disposta la procedura di accertamento ivi prevista, il Ministro delle finanze può adottare, per il tempo strettamente necessario, eccezionali misure per consentire il transito e l'avvio alle dogane di destinazione delle merci.

Art. 5

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Comma 1


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Comma 2

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 3

Data a Roma, addì 7 marzo 1985

Comma 4

PERTINI

Comma 5

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Note

NOTE

Nota al titolo della legge:
- Il testo aggiornato del regolamento CEE n. 222/77 è pubblicato in allegato alle presenti note.
Nota all'art. 3:
- Si elencano gli articoli del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, nei quali i riferimenti al regolamento CEE n. 542/69 sono sostituiti da quelli al regolamento CEE n. 222/77 (pubblicato in allegato alle presenti note):
Art. 238 (nozione di "transito comunitario"), commi primo e terzo;
Art. 239 (controllo delle merci spedite in regime di transito comunitario), comma primo;
Art. 241 (avvisi di passaggio e semplificazione delle procedure);
Art. 242 (uscita delle merci dallo Stato), comma primo;
Art. 243 (documenti che giustificano il carattere comunitario delle merci), comma primo;
Art. 244 (garanzia), comma primo;
Art. 246 (incidenti ed altri inconvenienti durante il trasporto).