Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è aggiunto in fine il seguente comma:
"Gli adempimenti previsti dai commi precedenti e le relative annotazioni nel registro di riscontro non vengono effettuati presso gli uffici di passaggio quali definiti dal regolamento CEE n. 222/77, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee il 13 dicembre 1976, nell'articolo 11, lettera d), limitatamente ai trasporti vincolati al regime di transito comunitario. Tuttavia i militari della Guardia di finanza, quando nell'esercizio del servizio di vigilanza hanno fondato sospetto di irregolarità, inoltrano immediatamente motivata richiesta al capo dell'ufficio doganale o a chi per esso, affinchè in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo".
Art. 2
#Comma 1
L'articolo 241 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:
"Art. 241. (Avvisi di passaggio e semplificazione delle procedure).
- Gli avvisi consegnati agli uffici doganali di passaggio di cui all'articolo 11, lettera d), del regolamento CEE n. 222/77 devono essere allibrati, non oltre le ventiquattro ore dalla loro consegna, su appositi registri conformi al modello stabilito dal Ministero delle finanze, anche mediante supporti meccanografici del sistema informatico doganale. Le scritture sostitutive degli avvisi di passaggio tenuti dall'amministrazione ferroviaria restano a disposizione della dogana per un periodo di cinque anni e devono essere esibite ad ogni richiesta della dogana stessa".
Art. 3
#Comma 1
I riferimenti contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, al regolamento CEE n. 542/69, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee il 18 marzo 1969, debbono intendersi fatti al regolamento CEE n. 222/77, dello stesso Consiglio, adottato in data 13 dicembre 1976.
Art. 4
#Comma 1
Quando ricorrono i casi straordinari di necessità e di urgenza previsti nell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e non è stata disposta la procedura di accertamento ivi prevista, il Ministro delle finanze può adottare, per il tempo strettamente necessario, eccezionali misure per consentire il transito e l'avvio alle dogane di destinazione delle merci.
Art. 5
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Comma 2
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 3
Data a Roma, addì 7 marzo 1985
Comma 4
PERTINI
Comma 5
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze
VISENTINI, Ministro delle finanze
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI