All'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «di agenti cancerogeni, mutageni o biologici,» sono sostituite dalle seguenti: «di agenti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o biologici,».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Comma 2
All'articolo 29, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole:
«cancerogeni mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione».
Art. 3
#Comma 1
Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Comma 2
All'articolo 55, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole:
«cancerogeni mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione».
Art. 4
#Comma 1
Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Comma 2
All'articolo 222, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «un primo elenco di tali valori e' riportato nell'allegato XXXIX;» sono soppresse.
Art. 5
#Comma 1
Modifiche all'articolo 223 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Comma 2
All'articolo 223, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «di cui un primo elenco e' riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX» sono sostituite dalle seguenti: «di cui un primo elenco e' riportato nell'allegato XXXVIII».
Art. 6
#Comma 1
Modifiche all'articolo 229 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Comma 2
All'articolo 229, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull'allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2» sono sostituite dalle seguenti: «tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni di categoria 2, mutageni di categoria 2 e tossici per la riproduzione di categoria 2 o con effetti sull'allattamento».
Art. 8
#Comma 1
Modifiche all'articolo 233 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Comma 2
All'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «ad agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione».
Art. 14
#Comma 1
Modifiche all'articolo 240 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Comma 2
All'articolo 240, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «ad agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione».
Art. 15
#Comma 1
Modifiche all'articolo 241 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Comma 2
All'articolo 241, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «ad agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione».
Art. 16
#Comma 1
Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Comma 2
All'articolo 242, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «a tale esposizione,» sono inserite le seguenti: «o si constati che un valore limite biologico e' stato superato,».
Art. 19
#Comma 1
Modifiche all'articolo 245 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Comma 2
All'articolo 245 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 1 e' abrogato.
Art. 20
#Comma 1
Modifiche al capo II del titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Comma 2
La rubrica del capo II del titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' sostituita dalla seguente: «Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione».
Art. 21
#Comma 1
Modifiche agli allegati 3B, XXXVIII, XXXIX e XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Comma 2
I contenuti delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, di cui all'articolo 40 e all'allegato 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono integrati, mediante apposita voce e secondo le modalita' previste dall'articolo 40, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, con la previsione dei rischi derivanti dall'esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.
L'allegato XXXVIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo I», e' sostituito dall'allegato XXXVIII di cui all'allegato A al presente decreto.
L'allegato XXXIX al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' abrogato.
L'allegato XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo II», e' sostituito dall'allegato XLIII di cui all'allegato B al presente decreto.
Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo l'allegato XLIII, e' inserito l'allegato XLIII-bis di cui all'allegato C al presente decreto.
Art. 22
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.