DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 135/2024 - Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il

Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il

Numero 135 Anno 2024 GU 26.09.2024 Codice 24G00153

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;135

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 2

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Comma 1

Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 3

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Comma 1

Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 4

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Comma 1

Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 5

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Comma 1

Modifiche all'articolo 223 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 6

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Comma 1

Modifiche all'articolo 229 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Comma 2

All'articolo 229, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull'allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2» sono sostituite dalle seguenti: «tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni di categoria 2, mutageni di categoria 2 e tossici per la riproduzione di categoria 2 o con effetti sull'allattamento».


Art. 8

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Comma 1

Modifiche all'articolo 233 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 14

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Comma 1

Modifiche all'articolo 240 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 15

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Comma 1

Modifiche all'articolo 241 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 16

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Comma 1

Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 19

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Comma 1

Modifiche all'articolo 245 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 20

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Comma 1

Modifiche al capo II del titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Comma 2

La rubrica del capo II del titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' sostituita dalla seguente: «Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione».


Art. 21

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Comma 1

Modifiche agli allegati 3B, XXXVIII, XXXIX e XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Comma 2

I contenuti delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, di cui all'articolo 40 e all'allegato 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono integrati, mediante apposita voce e secondo le modalita' previste dall'articolo 40, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, con la previsione dei rischi derivanti dall'esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.


L'allegato XXXVIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo I», e' sostituito dall'allegato XXXVIII di cui all'allegato A al presente decreto.


L'allegato XXXIX al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' abrogato.


L'allegato XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo II», e' sostituito dall'allegato XLIII di cui all'allegato B al presente decreto.


Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo l'allegato XLIII, e' inserito l'allegato XLIII-bis di cui all'allegato C al presente decreto.


Art. 22

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Allegato A

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Comma 1

Parte di provvedimento in formato grafico


Allegato B

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Comma 1

Parte di provvedimento in formato grafico


Allegato C

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Comma 1

(di cui all'articolo 21, comma 5)

«ALLEGATO XLIII-BIS

VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

PIOMBO e suoi composti ionici.
1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico e' il seguente: 60 μg Pb/100 ml di sangue.
Per le lavoratrici in eta' fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.
2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:
l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, e' superiore a 0,075 mg/m³; nei singoli lavoratori e' riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 μg Pb/100 ml di sangue.»