IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto la proposta di revoca delle dichiarazioni di zone di endemia malarica avanzata dal medico provinciale di Foggia e da questi trasmessa, unitamente al parere espresso in merito da quel Consiglio provinciale di sanita', col nota 4 maggio 1962, n. 3033, per i seguenti comuni di quella Provincia: Alberona, Bovino, Celenza (da intendersi: Celenza Valfortore), Foggia, Margherita di Savoia, Orsara di Puglia, Ortanova (da intendersi Orta Nova), Panni, Roseto Valfortore, San Giovanni Rotondo, San Marco La Catola e Volturino;
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1931, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 2 gennaio 1935, n. 93;
Visto i regi decreti, con i quali sono state, tra l'altro, stabilite le zone malariche dei predetti Comuni 5 febbraio 1963, n. 55, per i comuni di Foggia, Manfredonia (interessante per la parte di territorio ceduta a Margherita di Savoia), Margherita di Savoia, Ortanova (da intendersi: Orta Nuova, San Giovanni Rotondo, Trinitapoli (interessante per la parte di territorio ceduta a Margherita di Savoia) 25 luglio 1904, n. 454, per i comuni di Alberona, Bovino, Celenza da intendersi: Celenza Valfortore, San Marco La Catola e Volturino 4 agosto 1904, n. 468, per il comune di Orsara di Puglia (gia': Orsara e gia' della provincia di Avellino) 26 luglio 1906, n. 458, per il comune di Panni e per le modifiche apportate alle zone malariche dei comuni di Alberona, Celenza Valfortore e, San Marco La Catola, 1 dicembre 1907, n. 873, per le modifiche apportate alle zone malariche del comune di Roseto Valfortore;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Sulla proposta del Ministro per la sanita';
Decreta:
Le dichiarazioni di zone di endemia malarica per i comuni di:
Alberona, Bovino, Celenza Valfortore, Foggia, Margherita di Savoia, Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni, Roseto Valfortore, San Giovanni Rotondo, San Marco La Catola e Volturino, della provincia di Foggia, contenute nei regi decreti indicati nelle premesse, sono revocate per gli interi territori gia' dichiarati e, comunque, allo stato, ora loro appartenenti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1