I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' di produzione dei materiali laterizi per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Bologna, gli accordi collettivi integrativi 13 febbraio 1955 e 29 maggio 1958, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Bologna.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1