I rapporti di lavoro, costituiti per l'attivita' di produzione dei materiali laterizi, per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Roma, il contratto collettivo integrativo 27 luglio 1953, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina, nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Roma.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1