IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 27, riguardante la propedeuticita' degli esami del corso di laurea in giurisprudenza, e' modificato nel senso che l'esame di Istituzioni di diritto privato e' propedeutico anche all'esame di Diritto del lavoro e Diritto ecclesiastico e che l'esame di Diritto costituzionale e' propedeutico anche all'esame di Diritto ecclesiastico, ferme restando le altre propedeuticita'.
Art. 56. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
"Anatomia topografica";
"Urologia";
"Medicina del lavoro";
"Psicologia".
E' soppresso l'insegnamento complementare di "Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica".
Art. 57. - Agli istituti della Facolta' di medicina e chirurgia, sono aggiunti quelli di "Chimica biologica" e di "Radiologia".
Art. 64. - Agli istituti annessi alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' aggiunto quello di "Chimica organica industriale".
Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica sono aggiunti quelli di "Chimica nucleare" e "Chimica macromolecolare" per l'indirizzo organico-biologico ed inorganico-chimico-fisico e l'insegnamento di "Chimica teorica" per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico.
Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti quelli di "Chimica nucleare", "Chimica macromolecolare" e "Chimica teorica".
Art. 69. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica e' aggiunto quello di "Fisica nucleare".
Art. 75. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti quelli di "Fisica nucleare" e "Meccanica statistica".
Art. 79, concernente la propedeuticita' degli esami del corso di laurea in scienze naturali e' modificato nel senso che, a quelli esistenti, sono aggiunte le seguenti precedenze: "gli esami di Botanica sistematica e di Zoologia sistematica debbono precedere l'esame di Paleontologia".
Art. 82, concernente la propedeuticita' degli esami del corso di laurea in scienze geologiche e' modificato nel senso che, a quelle esistenti, sono aggiunte le seguenti precedenze: "l'esame di Geologia deve precedere lo esame di Geologia dell'Appennino; l'esame di Paleontologia deve precedere l'esame di Micropaleontologia".
Art. 99. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia e' aggiunto quello di "Biochimica applicata".
Art. 108. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in ingegneria sono aggiunti quelli di:
"Fisica nucleare con applicazioni alle misure e alla dosimetria"; "Reattori nucleari";
"Costruzioni ed impianti nucleari";
"Regolazione dei reattori nucleari";
"Chimica dei reattori e tecnologie chimiche nucleari".
Art. 113. - Alle precedenze, per l'esame, fra gli insegnamenti del corso di laurea in ingegneria sono aggiunte le seguenti nuove precedenze: "Regolazione dei reattori nucleari (Elettronica e Servomeccanismi); Costruzioni ed impianti nucleari (Fisica tecnica)".
Dopo l'art. 114, e' aggiunto il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Art. 115. - "Gli istituti della Facolta' di ingegneria sono i seguenti:
1) Istituto di architettura ed urbanistica;
2) Chimica industriale ed applicata;
3) Costruzioni stradali e ferroviarie;
4) Elettronica;
5) Elettrotecnica;
6) Fisica tecnica;
7) Idraulica;
8) Macchine, Tecnologie e Meccanica agraria;
9) Meccanica applicata ed aeronautica;
10) Scienza delle costruzioni;
11) Topografia e Geodesia".
Art. 124. - Agli istituti annessi alla Facolta' di medicina veterinaria, sono aggiunti quelli di: "istituto di Parassitologia"; "istituto di Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica".
Dopo l'art. 133, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte antica, greca e romana e dell'arte medioevale e moderna, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
"Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte antica greca e romana e dell'arte medioevale e moderna
Art. 134. - La Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte antica, greca e romana e storia dell'arte medioevale e moderna annessa alla Facolta' di lettere e filosofia ha per scopo il perfezionamento negli studi storici e critici e l'addestramento scientifico e tecnico dei giovani che intendono dedicarsi con specializzazione agli studi di arte antica greca e romana e di arte medioevale e moderna.
Alla Scuola possono iscriversi all'inizio di ogni anno accademico i laureati in Lettere, in Filosofia, in Pedagogia, in Materie letterarie, in Architettura, in ingegneria civile.
Art. 135. - Direttore della sezione di archeologia e storia dell'arte antica, greca e romana, e' il titolare della cattedra di Archeologia e storia dell'arte antica; direttore della sezione di storia dell'arte medioevale e moderna e' il titolare della cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna. Direttore della Scuola di perfezionamento e' il direttore di sezione piu' anziano in grado.
Art. 136. - La sezione della Scuola per l'archeologia e la storia dell'arte antica, greca e romana conduce al conseguimento di un diploma di perfezionamento in storia dell'arte antica, greca e romana dopo un periodo di studi di due anni. La sezione della Scuola per la storia dell'arte medioevale e moderna conduce al conseguimento di un diploma di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna dopo un periodo di studi di due anni.
Art. 137. - Nella Scuola di perfezionamento si impartiscono sia ex cattedra, sia mediante corsi di seminario e di esercitazioni, i seguenti insegnamenti fondamentali:
a) Sezione storia dell'arte antica, greca e romana:
1) Archeologia e storia dell'arte greca;
2) Archeologia e storia dell'arte romana;
3) Etruscologia e archeologia italica;
4) Paletnologia e arte preistorica;
5) Archeologia e storia dell'arte dell'oriente antico;
6) Storia dell'arte provinciale romana.
b) Sezione storia dell'arte medioevale e moderna:
1) Storia dell'arte medioevale;
2) Storia dell'arte moderna;
3) Storia dell'arte contemporanea;
4) Estetica;
5) Storia della storiografia e della critica artistica.
La Scuola comprende anche le seguenti discipline comuni alle due sezioni:
1) Archeologia cristiana;
2) Storia dell'arte bizantina;
3) Storia dell'arte barbarica;
4) Storia dell'arte del medio ed estremo oriente;
5) Storia dell'arte musulmana e copta;
6) Storia delle arti popolari;
7) Storia e tecnica del restauro;
8) Tecnica delle arti;
9) Iconologia ed iconografia;
10) Biblioteconomia e studio dei manoscritti;
11) storia della miniatura;
12) Paleografia e diplomatica;
13) Epigrafia antica;
14) Epigrafia medioevale;
15) Storia, e critica del cinema;
16) Storia del teatro e dello spettacolo;
17) Storia dell'architettura;.
18) Urbanistica;
19) Storia dell'urbanistica;
20) Storia delle arti decorative e industriali.
Gli insegnamenti fondamentali di una sezione possono essere complementari per l'altra sezione.
Ogni iscritto e' tenuto a seguire i corsi indicati dal Consiglio della Scuola nel manifesto annuale e quelli indicati come organicamente inerenti ad ogni singola specializzazione; e cosi' le conferenze, i seminari, le esercitazioni, le prove pratiche e tecniche e le attivita' e manifestazioni della Scuola.
Art. 138. - Al principio del primo anno, ciascun iscritto alla Scuola deve scegliere, in accordo col direttore, un tema da svolgere nel periodo di due anni accademici, nella forma di una dissertazione scritta originale.
Alla fine del primo anno ed alla fine del secondo anno ciascun iscritto deve discutere dinanzi alla relativa Commissione di esame un argomento di storia dell'arte, diverso ogni anno e diverso dalla dissertazione, oggetto di un contributo scientifico elaborato.
Tale argomento scelto deve essere comunicato alla Direzione della Scuola all'inizio di ogni anno accademico. Il passaggio al secondo anno della Scuola di perfezionamento e' ottenuto avendo soddisfatto agli obblighi del primo anno di corso, ed all'approvazione del contributo.
Ogni iscritto e' inoltre tenuto a dar prova della buona conoscenza della lingua inglese o della lingua tedesca.
L'esame di diploma consiste nella presentazione della dissertazione scritta oggetto del lavoro speciale del biennio di perfezionamento.
Art. 139. - Le Commissioni di esame sono composte di cinque membri per gli esami annuali e di sette membri per l'esame di diploma di perfezionamento.
La Commissione per l'esame di diploma, composta di sette membri, e' nominata dal rettore dell'Universita', su proposta del direttore della Scuola, e' presieduta da questo, e ne fanno parte tre professori insegnanti nella Scuola, tra i quali il relatore, e tre altri professori di materie affini o liberi docenti o cultori della materia.
Ogni commissario dispone di dieci punti; la lode e la dignita' di stampa vengono conferite all'unanimita'.
Art. 140. - Il Consiglio della Scuola puo' su domanda concedere, con motivata relazione, l'abbreviazione di un anno di corso, quando per gli studi compiuti e per i titoli posseduti riconosca la maturita' del richiedente.
Art. 141. - Le tasse, soprattasse e contributi vengono proposti annualmente dal Consiglio di Facolta' e sono approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Universita'.
Art. 142. - Borse di studi e premi di cui la Scuola disponga vengono assegnati dal Consiglio della Scuola mediante pubblico concorso e relativo regolamento. Contributi disponibili per l'esecuzione di lavori scientifici vengono assegnati con motivazione dal Consiglio della Scuola".
Dopo l'art. 145 (gia' 136), e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Fisica nucleare, annessa alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
"Scuola di perfezionamento in fisica nucleare
Art. 146. - La Scuola di perfezionamento in Fisica nucleare, istituita presso la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, ha fine scientifico e rilascia il diploma di perfezionamento in fisica nucleare. Il corso degli studi ha la durata di due anni. Non sono consentite abbreviazioni di corso.
Art. 147. - La Scuola e' retta da un direttore assistito da un Consiglio; il direttore della Scuola e' nominato dal rettore su designazione del Consiglio della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Il direttore dura in carica un biennio ed e' confermabile. Il Consiglio della Scuola e' costituito da tutti gli insegnanti i cui insegnamenti fanno parte della medesima ed e' presieduto dal direttore. Gli insegnanti della Scuola sono proposti dal direttore che puo' sceglierli tra i professori di ruolo, tra i liberi docenti, tra gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nella specialita'; le nomine sono subordinate all'approvazione del Consiglio della Facolta'. E' data facolta' al direttore all'inizio di ogni anno accademico di rivedere il programma della Scuola e, sentito il parere del Consiglio di sottoporre al Consiglio della Facolta' proposte di variazione del medesimo che saranno rese pubbliche.
Art. 148. - Alla Scuola di perfezionamento in Fisica nucleare vengono ammessi soltanto i laureati in Fisica, Scienze matematiche, Matematica e fisica, Chimica e ingegneria. E' data facolta' al direttore di stabilire prima dell'inizio di ogni anno accademico un numero massimo di iscrizioni oltre al quale potranno non essere accolte le domande eccedenti. Quando gli iscritti siano in numero molto limitato gli insegnamenti possono non avere il carattere cattedratico e essere svolti in quella diversa forma che e' consentita dall'indole di ciascuna disciplina.
Art. 149. - La sorveglianza agli iscritti per tutto quanto riguarda la loro attivita' spetta al direttore della Scuola che a questo scopo sara' coadiuvato da un segretario nominato di anno in anno. La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti.
Art. 150. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono formate dal professore della materia e da due altri insegnanti della Scuola.
Art. 151. - La Commissione per l'esame di diploma e' formata da cinque membri ed e' nominata, dal preside della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali su proposta del direttore della Scuola; l'esame di diploma consistera' di un esame di cultura generale sugli insegnamenti della Scuola e di una discussione sopra una dissertazione originale scritta.
Art. 152. - I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla Scuola. Nel caso che anche alla seconda prova di esame di diploma essi non siano riconosciuti idonei, saranno senz'altro esclusi da ogni ulteriore prova.
Art. 153. - Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono:
1) Tecniche nucleari;
2) Calcolatrici elettroniche;
3) Reattori nucleari;
4) Struttura dei nuclei;
5) Particelle elementari biennale);
6) Reazioni nucleari;
7) Teoria dei campi;
8) Metodi matematici della fisica;
9) Corso monografico.
Di questi hanno carattere fondamentale:
1) Struttura dei nuclei;
2) Reazioni nucleari.
3) Particelle elementari (biennale).
Gli altri corsi hanno carattere complementare.
Art. 154. - Gli iscritti alla scuola devono frequentare e sostenere l'esame delle tre materie fondamentali e di almeno due corsi complementari a scelta secondo l'ordine degli studi stabiliti dal Consiglio della Scuola. Per adire al secondo anno gli iscritti alla Scuola dovranno avere superato gli esami relativi agli insegnamenti del primo anno, per adire l'esame di diploma devono aver superato gli esami, previsti dall'ordine degli studi.
Art. 155. - Gli iscritti alla Scuola di perfezionamento sono tenuti a pagare le tasse fissate annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' su proposta del Consiglio della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
La tassa di diploma e' fissata in L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
Art. 156. - Presso la Scuola di perfezionamento in Fisica nucleare sara' istituito a completamento degli insegnamenti, un Seminario di fisica atomica e nucleare".
Dopo l'art. 156 (gia' 139) e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione di un corso di perfezionamento in ingegneria nucleare, annesso alla Facolta' di ingegneria.
"Corso di perfezionamento in ingegneria nucleare"
Art. 157. - E' annesso alla Facolta' di ingegneria un corso di perfezionamento in ingegneria nucleare.
Art. 158. - Il corso ha la durata di un anno.
Gli insegnamenti sono i seguenti:
1) Fisica nucleare;
2) Fisica dei reattori nucleari e reattori nucleari;
3) Misure di fisica nucleare;
4) Impianti nucleari terrestri e navali;
5) Costruzioni nucleari;
6) Sicurezza e dosimetria;
7) Teoria dei servomeccanismi applicata al controllo ed alla regolazione dei reattori;
8) Elettronica applicata agli impianti nucleari;
9) Chimica dei reattori;
10) Tecnologia dei materiali dei reattori. Trattamenti e separazione degli isotopi.
Detti insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche ed eventualmente da conferenze.
Art. 159. - Al termine del corso la Facolta' rilascia un certificato di studi per il conseguimento del quale e' necessario aver superato gli esami delle materie 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e alternativamente 7) e 8) oppure 9) e 10).
Art. 160. - Per le Commissioni esaminatrici valgono le norme stabilite per le Commissioni di esami di profitto.
Art. 161. - Il Corso ha un numero di posti limitato, che sara' fissato anno per anno dal Consiglio di Facolta', il quale deliberera' insindacabilmente sulle ammissioni in base ai titoli presentati dagli aspiranti.
Art. 162. - Le tasse e le soprattasse da pagarsi dagli iscritti sono stabilite di anno in anno dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facolta'".
Dopo l'art. 172 (gia' 149) e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di specializzazione sulla Cooperazione agricola, annesso alla Facolta' di agraria.
"Corso di specializzazione sulla Cooperazione agricola
Art. 173. - Alla Facolta' di agraria e' annesso un corso di specializzazione sulla Cooperazione agricola. Esso ha lo scopo di perfezionare e avviare i laureati in Scienze agrarie verso un'attivita' di particolare interesse ai fini produttivi economici e sociali dell'agricoltura in vista, di creare tecnici idonei ad assumere funzioni direttive negli organismi cooperativi nelle loro varie forme ed istituti.
Il corso avra' la durata di un anno accademico.
Art. 174. - Il corso e' retto da un Consiglio di professori che vi insegnano e ne e' direttore il titolare della cattedra di economia agraria.
Gli insegnamenti vengono di regola affidati ai docenti in ruolo della Facolta'. Quando si debba diversamente provvedere, sui relativi incarichi deliberera' il Consiglio di Facolta' su indicazione del direttore del corso.
Art. 175. - Titolo di ammissione al corso e la laurea in Scienze agrarie.
Art. 176. - Gli insegnamenti che formeranno oggetto del corso saranno i seguenti:
1) Cooperazione e Agricoltura;
2) Legislazione generale e materia tributaria;
3) Tecniche moderne di trasformazione e conservazione dei prodotti agrari;
4) Difesa fitosanitaria dei prodotti in magazzini;
5) Tecnica commerciale di acquisto e di vendita dei prodotti e dei mezzi produttivi;
6) Forme ed istituti della mutualita' agraria.
Art. 177. - Gli insegnamenti sopra elencati avranno la durata che verra' fissata dai rispettivi insegnanti d'intesa con il Consiglio dei professori. Detti insegnamenti si svolgeranno sotto forma di lezioni cattedratiche o conferenze, esercitazioni ed escursioni.
Art. 178. - Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare sono fissate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico udita la Facolta'.
Art. 179. - La frequenza alle lezioni e' obbligatoria.
Art. 180. - Le prove di profitto verteranno sulle materie oggetto di insegnamento.
A coloro che avranno superato con profitto gli esami stabiliti verra' rilasciato un attestato di frequenza e di profitto".
Dopo l'art. 182 (gia' 159) e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Chimica organica farmaceutica, annessa alla Facolta' di farmacia.
"Scuola di specializzazione in Chimica organica farmaceutica
Art. 183. - E' istituita presso la Facolta' di farmacia una Scuola di specializzazione in Chimica organica farmaceutica.
Questa Scuola teorico-professionale si propone di preparare laureati specializzati nelle tecniche della moderna chimica organica farmaceutica, applicata sia alle ricerche scientifiche ed industriali, sia al controllo del farmaco.
La Scuola e' retta da un direttore, nominato dal rettore su designazione della Facolta' di farmacia e coadiuvato da un Consiglio costituito dai professori di ruolo che vi tengono insegnamenti.
Art. 184. - A questa Scuola possono iscriversi i laureati in Chimica, in Chimica industriale ed in Farmacia dopo aver superato l'esame di ammissione. La durata degli studi e' di tre anni. Il Consiglio puo' comunque deliberare la dispensa dalla frequenza di alcuni corsi o la convalida dei relativi esami ed, eventualmente, un accorciamento della durata massima di un anno degli studi per i candidati particolarmente preparati.
Alla fine di ciascun corso si terranno colloqui orali, preceduti eventualmente da prove scritte e pratiche.
Art. 185. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1) Complementi di matematica;
2) Complementi di chimica-fisica;
3) Tecniche di laboratorio chimico-fisico applicate alla chimica organica (con esercitazioni);
4) Complementi di chimica analitica;
5) Cromatografia e microtecniche (con esercitazioni);
6) Chimica organica superiore;
7) Laboratorio di chimica organica;
8) Chimica organica teorica;
9) Complementi di biochimica;
10) Industrie fermentative e batteriologia industriale;
11) Complementi di farmacologia;
12) Complementi di chimica farmaceutica;
13) Chimica farmaceutica industriale;
14) Tecnica farmaceutica industriale e legislazione del farmaco.
Art. 186. - La Scuola rilascia un diploma di specializzazione in chimica organica farmaceutica".
Le tasse e le soprattasse da pagarsi dagli iscritti sono stabilite dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facolta'. La tassa di diploma e' fissata nella misura di L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
Dopo l'art. 281, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Neuropsichiatria infantile, annessa alla Facolta' di medicina e chirurgia.
"Scuola di perfezionamento in Neuropsichiatria infantile
Art. 282. - La Scuola ha la durata di tre anni ed ha sede nella Clinica delle malattie nervose e mentali, il cui professore di ruolo e' il direttore della Scuola.
Il numero massimo degli iscritti per ogni anno di corso e' di quindici.
Art. 283. - Gli insegnamenti sono i seguenti cosi' ripartiti:
1° anno:
1) Anatomia del sistema nervoso;
2) Fisiologia e fisiopatologia del sistema nervoso;
3) Istologia ed istopatologia del sistema nervoso.
La frequenza e' obbligatoria nelle sezioni neurologica e psichiatrica della Clinica.
2° anno:
1) Clinica neuropsichiatrica del lattante e del bambino;
2) Psicologia e psicopatologia del lattante e del bambino in eta' prescolare;
3) Le malattie generali della prima infanzia in rapporto con lo sviluppo del sistema nervoso.
La frequenza e' obbligatoria nelle sezioni della Clinica pediatrica.
3° anno:
1) Clinica neuropsichiatrica del bambino fino alla puberta';
2) Psicologia e psicopatologia dell'eta' scolare alla puberta';
3) Tecniche psicosperimentali;
4) Igiene e profilassi mentale del bambino;
5) Terapia generale.
La frequenza e' obbligatoria in un Centro o in un Istituto psicomedicopedagogico.
La Direzione potra' integrare le lezioni con conferenze su argomenti particolari.
La Scuola di perfezionamento in Neuropsichiatria infantile funzionera' con i mezzi della Clinica delle malattie nervose e mentali e con le tasse, soprattasse e contributi versati dagli iscritti".
Dopo l'art. 283, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in Alimentazione degli animali agricoli, annesso alla Facolta' di medicina veterinaria.
"TITOLO XVI
FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA
Corso di perfezionamento in alimentazione degli animali agricoli
Art. 284. - Il corso ha la durata di un anno ed ha sede nell'Istituto di zootecnica generale dell'Universita', il cui professore di ruolo ne e' il direttore. Nel caso, che la cattedra di Zootecnica generale rimanga temporaneamente scoperta puo' essere chiamato alla Direzione del corso con voto del Consiglio di Facolta', un professore fuori ruolo delle materie od il titolare delle cattedre di Zootecnica speciale o di fisiologia degli animali domestici.
Art. 285. - Gli insegnamenti sono i seguenti:
1) Fisiologia e fisiopatologia della nutrizione;
2) Tossicologia alimentare;
3) Piante foraggiere: classificazione, composizione, coltivazione, raccolta, conservazione, impiego;
4) Altri alimenti: origine, composizione, valore alimentare, conservazione, impiego;
5) Necessita' alimentari: sistemi per calcolarle, criteri pratici per soddisfarle;
6) Chimica degli alimenti;
7) Pratica dell'alimentazione;
8) Nozioni cliniche ed anatomo-patologiche delle malattie della nutrizione;
9) Economia bromatologica.
Le lezioni teoriche saranno integrate da esercitazioni.
Il numero delle lezioni per ciascun argomento verra' fissato prima dell'inizio del corso dal Collegio dei professori.
Il numero delle lezioni giornaliere non potra' essere inferiore a tre, esercitazioni comprese.
Art. 286. - Il Collegio dei professori e' costituito dagli insegnanti di ruolo chiamati dal direttore a svolgere per intero uno degli insegnamenti sopra elencati.
Ai fini della buona riuscita del corso potranno essere chiamate a svolgere particolari argomenti, persone di specifica competenza.
Art. 287. - La frequenza e' obbligatoria ed al termine del corso gli iscritti saranno chiamati a sostenere le prove di esame consistenti in una dissertazione scritta su di un tema approvato dal Collegio dei professori ed una prova orale sugli argomenti trattati.
A coloro che supereranno tutte le prove verra' rilasciato il diploma di perfezionamento in alimentazione degli animali agricoli.
Art. 288. - Possono iscriversi al corso i laureati in Medicina veterinaria ed in Scienze agrarie.
Art. 289. - Le tasse, soprattasse e contributi, che gli iscritti sono tenuti a pagare annualmente, vengono stabilite dal Consiglio di amministrazione, su proposta della Facolta'.
La tassa di diploma e' fissata nella misura di L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, numero 1551".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1