IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:
Art. 94. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in clinica delle malattie del lavoro, con sede presso la Clinica medica generale e con un numero massimo di trentasei iscritti fra i tre anni di corso".
Dopo l'art. 128 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in anestesiologia.
Scuola di specializzazione in anestesiologia
Art. 129. - Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in anestesiologia, con sede presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.
Art. 130. - La durata dei corsi e' di due anni.
Art. 131. - Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero non superiore a cinque per ogni anno. Qualora il numero delle domande d'iscrizione al primo corso sia superiore a cinque, la accettazione verra' fatta, in base al concorso interno per esami.
Art. 132. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare i corsi ufficiali e le esercitazioni; hanno, inoltre, l'obbligo di frequentare in sala operatoria, svolgendo una reale attivita' pratica con orario pieno per almeno sei mesi per ogni anno di corso.
Art. 133. - Saranno ammessi a sostenere gli esami solo gli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo precedente.
Art. 134. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
1) Anatomia applicata alla anestesia;
2) Fisiologia e biochimica;
3) Farmacologia;
4) Fisica;
5) Nozioni di patologia e terapia medica;
6) Anestesia clinica generale (biennale);
7) Anestesia sulle specialita' chirurgiche;
8) Trattamento pre, intra e postoperatorio.
Art. 135. - La ripartizione degli insegnamenti nei due anni di corso e' la seguente:
I anno:
Anatomia applicata alla anestesia;
Fisiologia e biochimica;
Farmacologia;
Fisica;
Nozioni di patologia e terapia medica;
Anestesia clinica generale (biennale).
II anno:
Anestesia clinica generale (biennale);
Anestesia nelle specialita' chirurgiche;
Trattamento pre, intra e postoperatorio.
Art. 136. - L'ordine degli esami e' il seguente:
al termine del primo anno:
Anatomia applicata all'anestesia;
Fisiologia e biochimica;
Farmacologia;
Fisica;
Nozioni di patologia e terapia medica;
al termine del secondo anno:
Anestesia clinica generale;
Anestesia nelle specialita' chirurgiche;
Trattamento pre, intra, e postoperatorio.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1