IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 35. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie, sono aggiunti i seguenti:
"Storia del Risorgimento";
"Storia della grammatica e della lingua italiana";
"Storia delle tradizioni popolari";
"Latino medioevale".
Art. 36. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea, in pedagogia sono aggiunti i seguenti:
"Storia del Risorgimento";
"Storia delle dottrine politiche";
"Storia della grammatica e della lingua italiana" "Latino medioevale".
Art. 37 - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:
"Storia del Risorgimento";
"Storia della grammatica e della lingua italiana";
"Storia delle tradizioni popolari";
"Lingua e letteratura russa";
"Latino medioevale".
L'art. 48 e' cosi' modificato: "Alla Facolta' di magistero e' annessa la Biblioteca (in comune con quella della Facolta' di lettere e filosofia).
La direzione della Biblioteca verra' assunta con turno triennale, da un professore, possibilmente di ruolo della Facolta' di lettere e filosofia o di magistero. La scelta del bibliotecario verra' determinata alternativamente e di comune accordo dai Consigli delle due Facolta'.
Il funzionamento della Biblioteca e' assicurato con un regolamento approvato dalle due Facolta' e dal rettore".
Dopo l'art. 48, e con il conseguente spostamento di quelli successivi, e' aggiunto il seguente: sp;
Art. 19. - "Alla Facolta' di magistero appartengono gli Istituti di:
1) Letterature moderne (francese, inglese, tedesco, spagnolo);
2) Pedagogia;
3) Psicologia.
La direzione degli Istituti verra' assunta dai rispettivi titolari delle materie e nel caso vi siano piu' titolari, dai piu' anziano. In mancanza di titolare di ruolo la direzione viene assunta dagli incaricati. Ove manchino i titolari di pedagogia e psicologia, la direzione viene assunta dal professore piu' anziano di materie filosofiche".
Art. 50. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di:
"Neurochirurgia".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1