IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli successivi, concernenti norme generali delle scuole di specializzazione annesse alla Facolta' di medicina e chirurgia, sono cosi' modificati
Art. 79. - "Alle scuole di specializzazione sono ammessi coloro che hanno conseguita la laurea in medicina e chirurgia. Non potra' essere rilasciato il diploma di specialista a coloro che non saranno in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Non e' permesso iscriversi contemporaneamente a piu' di una scuola di specializzazione".
Art. 81. - "La domanda di ammissione ad una scuola e' diretta al Rettore della Universita', corredata del diploma di maturita' classica o scientifica, di un certificato con i voti riportati negli esami di profitto e in quello di laurea e degli altri titoli che l'aspirante ritenga di presentare".
Art. 119. - Agli insegnamenti del terzo anno della scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e' aggiunto quello di: "chirurgia plastica".
Dopo l'art. 125, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in anestesiologia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in anestesiologia
Art. 126. - E' istituita la scuola di specializzazione in anestesiologia che ha sede presso la clinica chirurgica generale della Facolta' di medicina e chirurgia.
Art. 127. - Alla scuola, che ha la durata di due anni, sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. L'iscrizione alla scuola e' limitata per ogni anno accademico a dieci allievi.
Le materie d'insegnamento sono:
1° anno:
1) Anatomia del sistema nervoso centrale e periferico;
2) Fisiologia;
3) Farmacologia;
4) Fisiopatologia dell'operando e valutazione delle resistenze all'intervento.
2° anno:
1) Tecnica di anestesia generale;
2) Tecnica delle anestesie periferiche;
3) Cure pre e post-operatorie;
4) Indicazioni e scelta dell'anestesia in rapporto all'intervento.
Art. 128. - Gli allievi dovranno seguire turni di internato secondo gli orari stabiliti dalla Direzione della scuola.
Art. 129. - Ogni materia d'insegnamento e' anche materia d'esame alla fine dei singoli corsi. Alla fine dei due anni gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1