Il secondo comma dell'art. 2, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1545, e' modificato come segue:
1) Scuola professionale per l'abbigliamento con sezioni per:
sarta per signora (n. 2 sezioni);
biancherista per signora (n. 3 sezioni);
biancherista per uomo (n. 2 sezioni);
maglierista a mano e a macchina (n. 2 sezioni).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La tabella organica annessa al predetto decreto Presidenziale, viene sostituita da quella allegata al presente decreto.
Art. 3
#Comma 1
Il contributo ordinario del Ministero della pubblica istruzione previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1545, a favore dell'Istituto professionale femminile di Reggio Emilia viene fissato, in L. 38.110.000.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto ha effetto dal 1 ottobre 1957.