IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Riconosciuta l'opportunita' di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi della tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni, alle Facolta' di giurisprudenza e di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Torino;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Con effetto dall'anno accademico 1958-59, il ruolo organico dei posti di professore di ruolo delle Facolta' di giurisprudenza e di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Torino e' stabilito come appresso:
Facolta' di giurisprudenza: posti di ruolo n. 14;
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali: posti di ruolo n. 18.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1