DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1267/1962 - Proroga dall'8 agosto 1962 a non oltre il 7 dicembre 1962, delle disposizioni del decreto presidenziale 5 giugno 1962, n. 530, concernenti la tassa di compensazione in aggiunta al dazio doganale ed agli altri diritti in vigore per il solfuro di carbonio.

Proroga dall'8 agosto 1962 a non oltre il 7 dicembre 1962, delle disposizioni del decreto presidenziale 5 giugno 1962, n. 530, concernenti la tassa di compensazione in aggiunta al dazio doganale ed agli altri diritti in vigore per il solfuro di carbonio.

Numero 1267 Anno 1962 GU 25.08.1962 Codice 062U1267

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-08-08;1267

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Testo vigente

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.