I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' di produzione di materiali laterizi per la quale sono stati stipulati:
per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo integrativo 23 maggio 1955;
per la provincia di Brescia, il contratto collettivo integrativo 28 febbraio 1958;
per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo integrativo 1 giugno 1955, il contratto collettivo integrativo 3 ottobre 1958;
per la provincia di Mantova, il contratto collettivo integrativa 10 febbraio 1958;
per la provincia di Milano, il contratto collettivo integrativo 2 maggio 1958;
per la provincia di Pavia, il contratto collettivo integrativo 8 aprile 1955;
per la provincia di Varese, il contratto collettivo integrativo 1 settembre 1958;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti, dalle imprese produttrici di materiali laterizi delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Varese.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1