I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' di produzione dei materiali laterizi, per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Potenza, il contratto collettivo integrativo 7 novembre 1958 e gli allegati articoli 1, 2 e 3 del contratto collettivo 16 maggio 1956, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Potenza.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1