I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, concernente gli operai edili ed affini della provincia di Trento, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili, I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Trento.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1