DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 728/1961 - Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e dei territori del Vercellese, della Valsesia e del Biellese.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e dei territori del Vercellese, della Valsesia e del Biellese.

Numero 728 Anno 1961 GU 11.08.1961 Codice 061U0728

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-09;728

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

I rapporti di lavoro, costituiti per le attivita' edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:
- per la provincia di Alessandria, l'accordo collettivo integrativo 28 settembre 1959;
- per la provincia di Asti, l'accordo collettivo integrativo 23 settembre 1959;
- per la provincia di Cuneo, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959;
- per la provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959;
- per le Zone del Verbano, Cusio ed Ossola della provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959;
- per la provincia di Torino, l'accordo collettivo integrativo 29 luglio 1959, il contratto collettivo 9 ottobre 1956, istitutivo della Cassa Edile di Mutualita' e Assistenza, l'accordo 9 ottobre 1956 per l'approvazione dello Statuto della suddetta Cassa Edile di Mutualita' e di Assistenza;
- per il territorio del Vercellese e della Valsesia, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, l'accordo 21 maggio 1951, relativo alla misura del contributo per le scuole;
- per il territorio del Biellese, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi e dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e dei territori del Vercellese, della Valsesia e del Biellese.