DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1927/1960 - Istituzione in Caltagirone di un Istituto tecnico agrario.

Istituzione in Caltagirone di un Istituto tecnico agrario.

Numero 1927 Anno 1960 GU 02.08.1961 Codice 060U1927

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-04-27;1927

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

A decorrere dal 1 ottobre 1957, e' istituito in Caltagirone un Istituto tecnico agrario statale.
Con la stessa decorrenza e' soppressa la Scuola tecnica agraria statale di Caltagirone. I locali e tutto quanto costituisce il patrimonio e le dotazioni della Scuola soppressa, vengono destinati all'istituzione del nuovo Istituto ai sensi dell'art. 22 della legge 15 giugno 1931, n. 889.
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'Istituto stesso, sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.


Art. 2

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Comma 1

All'istituzione di cui ai precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, ai. 739.
Al mantenimento dell'istituto contribuisce ai sensi dell'art. 2 della legge della Regione siciliana 5 aprile 1958, n. 8, l'Amministrazione regionale nella misura annua di L. 25.000.000.


Art. 3

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Comma 1

Il contributo annuo a carico dello Stato, per il mantenimento dell'Istituto suddetto, e' fissato nella misura di L. 11.290.000 e gravera' sui normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.