I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo 14 settembre 1955, relativo al conglobamento delle retribuzioni dei dipendenti dagli enti lirici e sinfonici, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dagli enti lirici e sinfonici.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1