I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1951, relativo agli operai dipendenti dagli esercizi teatrali e dalle compagnie teatrali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo nazionale anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dagli esercizi teatrali e dalle compagnie teatrali.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1