E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Roma in data 11 febbraio 1961 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la clinica otorinolaringoiatrica della Universita' di Roma.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub-articolo 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Roma in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengono meno, per qualsiasi motivo i contributi in essa, previsti, il posto di cui al precedente art. 2 verra' senz'altro soppresso e il titolare cessera' immediatamente dal servizio.
Art. 4
#Comma 1
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsioni dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dello esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.