IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle Autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 62, 63 e 64, relativi al corso biennale di studi propedeutici per la laurea in Ingegneria sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 62. - Titolo di ammissione al biennio propedeutico agli studi di Ingegneria e' il diploma di maturita' classica o scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali comuni a tutti i corsi di laurea in Ingegneria:
1° anno:
1) Analisi matematica 1°;
2) Geometria 1°;
3) Fisica 1°;
4) Chimica;
5) Disegno.
2° anno:
1) Analisi matematica 2°;
2) Meccanica razionale;
3) Fisica 2°.
In relazione ai diversi corsi di laurea, si hanno inoltre i seguenti insegnamenti, dei quali il primo e' fondamentale, mentre gli altri sono aggiuntivi:
1) Ingegneria civile:
a) Disegno 2° (civile);
b) Litologia e geologia;
c) Tecnologie generali dei materiali.
2) Ingegneria meccanica:
a) Disegno 2° (macchine);
b) Tecnologie generali dei materiali;
c) Chimica applicata.
3) Ingegneria elettrotecnica ed Ingegneria elettronica:
a) Geometria 2°;
b) Disegno 2° (macchine).
4) Ingegneria chimica:
a) Disegno 2° (macchine);
b) Chimica organica.
5) Ingegneria aeronautica:
a) Geometria 2°;
b) Disegno 2° (civile).
6) Ingegneria mineraria:
a) Geometria 2°;
b) Mineralogia.
7) Ingegneria nucleare:
a) Disegno 2° (macchine)
b) Fisica atomica.
Art. 63. - Gli insegnamenti biennali di Analisi matematica, di Geometria e di Fisica importano ciascuno due esami distinti.
I due esami di Fisica, comprendono anche la parte riguardante le relative esercitazioni.
Gli insegnamenti di Geometria e di Meccanica razionale sono distinti dagli analoghi insegnamenti per il corso di laurea in Matematica.
Art. 64. - Gli studenti del 1° anno di corso potranno ottenere la iscrizione a 2° anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti insegnamenti: Analisi matematica 1°, Geometria 1°, Fisica 1° Chimica.
Al termine del 2° anno di corso lo studente per essere ammesso al 3° anno di corso presso una qualunque Facolta' di ingegneria e Politecnico dovra' aver superato tutti gli esami fondamentali comuni ai vari indirizzi, e l'esame fondamentale di cui alla lettera a) relativo all'indirizzo prescelto al momento dell'iscrizione al secondo corso.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1