E' immesso alla vendita un nuovo tipo di pietrine focaie cilindriche, di mm. 2,6 di diametro per mm. 4 di lunghezza (tipo A quater).
Il diritto fisso dovuto all'Erario, sopra ognuna di dette pietrine focaie a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e' stabilito nella misura di L. 25 (venticinque), terme rimanendo le altre quote di cui alla Tabella H del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il prezzo di vendita al pubblico del suddetto tipo di pietrine focaie e' stabilito in L. 30 (trenta) per ogni pietrina.