DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1354/1959 - Modificazioni al regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, relativo alle scuole convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici

Modificazioni al regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, relativo alle scuole convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici

Numero 1354 Anno 1959 GU 09.03.1960 Codice 059U1354

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-13;1354

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

L'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, e' sostituito dal seguente:
"Possono essere ammesse al primo corso delle scuole-convitto professionali per infermiere le aspiranti che abbiano conseguito licenza di scuola media, inferiore o di scuola di avviamento o altro titolo di studio equipollente.
I titoli di studio conseguiti all'estero dalle aspiranti italiane o straniere sono esaminati caso per caso dal Consiglio di amministrazione, previo giudizio di equipollenza a quelli di cui al precedente comma. Tale giudizio e' promosso per il tramite del provveditore agli studi".