L'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, e' sostituito dal seguente:
"Possono essere ammesse al primo corso delle scuole-convitto professionali per infermiere le aspiranti che abbiano conseguito licenza di scuola media, inferiore o di scuola di avviamento o altro titolo di studio equipollente.
I titoli di studio conseguiti all'estero dalle aspiranti italiane o straniere sono esaminati caso per caso dal Consiglio di amministrazione, previo giudizio di equipollenza a quelli di cui al precedente comma. Tale giudizio e' promosso per il tramite del provveditore agli studi".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1