La misura del contributo dovuto dai datori di lavoro, per l'anno 1960, alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria lavoranti ad orario ridotto, e stabilita in ragione dello 0,40 per cento della retribuzione imponibile.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'applicazione del contributo di cui trattasi, nella misura indicata nel precedente articolo, ha effetto dal primo periodo di paga successivo a quello corrente alla data del 31 dicembre 1959.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.