E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo il 23 aprile 1959 per il finanziamento della Facolta' di magistero che viene istituita a nomina dell'articolo seguente, presso la Universita' di Palermo.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
In aggiunta alle Facolta' della Universita' di Palermo indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e' istituita la Facolta' di magistero, la quale viene mantenuta con i mezzi forniti secondo la convenzione di cui al precedente articolo.
Art. 3
#Comma 1
Con provvedimento da emanare ai sensi degli articoli 17 e 18 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, saranno approvate le norme concernenti lo statuto della Facolta'.
Art. 4
#Comma 1
Sono istituiti ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sette posti di professore di ruolo; nonche', ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, sette posti di assistenti ordinari.
Art. 5
#Comma 1
Fino a quando non faranno parte della Facolta' di magistero almeno tre professori di ruolo il Consiglio della Facolta' sara' composto (o integrato) da tutti i professori di ruolo di altre Facolta' o scuole cui sono affidati insegnamenti nella predetta Facolta'.
Art. 6
#Comma 1
Qualora la convenzione di cui al precedente art. 1 non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano a cessare per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti in Facolta' ed i posti di cui al precedente art. 4 saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari e con l'obbligo per gli Enti finanziatori di corrispondere l'eventuale trattamento economico di cessazione che possa spettare ai titolari stessi.