IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1223, emesso nell'adunanza dell'8 settembre 1959;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo 4°, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Rodi Garganico, in provincia di Foggia, limitatamente alle tre zone appresso indicate e delimitate da una linea rossa nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente:
Prima zona, che comprende corso Giannone, la sottostante ferrovia in galleria, via Pietro Micca e adiacenze;
Seconda zona, che comprende il Cimitero e la sottostante galleria;
Terza zona, che comprende via Calvario e adiacenze.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1