Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nei comuni di Palermo, Torretta ed Isola delle Femmine (provincia di Palermo), nonche' ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalita' dei servizi della Marina militare negli stessi Comuni, sono dichiarati di pubblica utilita'.
Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
All'esproprio degli immobili, nonche' dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sara' provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine di anni tre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno essere portate a compimento e' stabilito in anni cinque, sempre a far tempo dalla data suddetta.