Per il periodo di un anno a decorrere dal periodo di paga successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, previste dalle tabelle B, allegate ai decreti legislativi 19 aprile 1946, n. 213 e 31 ottobre 1947, n. 1304, e modificate dall'art. 1 della legge 19 febbraio 1951, n. 74 e dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono aumentate dell'uno per cento della retribuzione soggetta a contribuzione a norma delle disposizioni in vigore.
L'aliquota di aumento prevista dal precedente comma e' interamente a carico dei datori di lavoro.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1