DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 375/1958 - Norme di attuazione della legge 17 dicembre 1957, n. 1249, che ha concesso agevolazioni sul prezzo del sale per l'industria casearia.

Norme di attuazione della legge 17 dicembre 1957, n. 1249, che ha concesso agevolazioni sul prezzo del sale per l'industria casearia.

Numero 375 Anno 1958 GU 22.04.1958 Codice 058U0375

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-03-14;375

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il prezzo di vendita del sale comune all'industria casearia, tenuto conto dell'esenzione di imposta prevista all'art. 1 della legge 17 dicembre 1957, n. 1249, e' stabilito in L. 3700 (tremilasettecento) al quintale per prelevamenti diretti presso le saline o gli stabilimenti di produzione del Monopolio per quantitativi non inferiori a 5000 quintali per ogni acquisto.


Art. 2

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Comma 1

Il sale comune destinato all'industria casearia, per essere venduto al prezzo di cui all'art. 1 dev'essere previamente sofisticato con l'aggiunta di sostanze che lo rendano inidoneo ad altro uso alimentare.
((Tale sale puo' essere venduto al prezzo di cui all'art. 1 anche non sofisticato purche' venga ceduto alle industrie, tramite l'Associazione di categoria i cui aderenti rappresentino la maggior parte della produzione nazionale, nel limite del contingente complessivo annuo fissato dall'Amministrazione dei Monopoli, in rapporto alla produzione casearia nazionale dell'anno precedente, e con le cautele fiscali stabilite dall'Amministrazione stessa)).


Art. 3

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.